diritto del coniuge superstite all'abitazione si estingue qualora egli trasferisca altrove la residenza


 

Trib. Verona, 12.12.1989, in Giur. di merito, 1990, pag. 716

 

Il diritto del coniuge superstite all'abitazione nella casa adibita a residenza familiare ed all'uso dei mobili che la arredano si estingue  qualora   egli   trasferisca   altrove   la  sua  residenza,  essendo applicabili  le  disposizioni degli art. 1014, 1015 e 1026, c. c., che non  prevedono  l'estinzione  del  diritto  di  usufrutto di uso e di abitazione a causa di tacita rinunzia.